Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici
Le presenti condizioni generali di vendita sono integrate dalla descrizione del pacchetto turistico e dal programma di viaggio consegnati al viaggiatore (di seguito Consumatore), nonché da ogni clausola ed informazione contenuta nella documentazione telematica e cartacea data allo stesso.
Si fa presente inoltre che la sottoscrizione apposta dal Consumatore per la compravendita del pacchetto turistico vale quale accettazione, espressa dal viaggiatore per sé e per coloro per conto dei quali lo stesso ha acquistato il pacchetto, del pacchetto turistico e di tutte le clausole ed informazioni in esso contenute, nonché delle presenti condizioni generali di contratto.

1. Fonti legislative
La vendita di Pacchetti Turistici tra CANADA EXPERIENCE® e USA EXPERIENCE® di Leon Travel ed il Consumatore è regolato dal D.Lgs. 206 del 06 settembre 2005” Codice del Consumo” (di seguito CDC), dalle disposizioni, se ed in quanto applicabili, della Legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, e dalle Condizioni Generali di Contratto enunciate ai commi ed articoli che seguono, nonché dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore.

2. Autorizzazioni e contratto
L’Organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il Consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività in base alla normativa applicabile.
Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi.
Il Consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli articoli 85 ed 86 del CDC), che deve essere sottoscritto e timbrato dall’Organizzatore o dal venditore ed è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto.

3. Definizioni
Per Organizzatore di viaggio si intende il soggetto che realizza la combinazione degli elementi che compongo-no il pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici.
Per Venditore il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici a terzi dietro pagamento di un compenso forfetario.
Per Consumatore colui che acquista o si vede cedere il pacchetto turistico, ovvero qualunque persona anche da nominare purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Per Pacchetto Turistico si intende: “i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un pe-riodo di tempo comprendente almeno una notte:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

4. Informazione Obbligatoria: Scheda tecnica
L’Organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica in questione sono:


5. Prenotazione e proposta di acquisto

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se nel caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Consumatore che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Consumatore presso l’agenzia di viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al Consumatore medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Consumo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

6. Pagamenti
Al momento della sottoscrizione dell’atto di prenotazione od all’atto della richiesta impegnativa, il Consumatore e/o l’Agenzia di Viaggi dovranno versare: un acconto pari al 25% del prezzo dei servizi a terra del pacchetto turistico. Nel caso di mancata accettazione della prenotazione, dovuta a qualsivoglia motivo, l’Organizzatore sarà tenuto alla immediata restituzione dell’acconto, restando escluso il risarcimento del danno.
Il pagamento del 100% della biglietteria aerea e delle polizze assicurative relative al pacchetto dovrà essere eseguito prima della loro emissione.
Il saldo dovrà essere versato 45 giorni prima della partenza. Le prenotazioni effettuate al di sotto dei 45 giorni antecedenti la data della partenza, dovranno essere subito saldate per intero.
Le quotazioni degli itinerari non includono il Noleggio Auto o Camper tranne se espressamente indicato – quotato sempre a parte ed in aggiunta all’itinerario.
In caso di presa e rilascio dell’auto in località differenti sarà applicato una maggiorazione (drop off) da pagare esclusivamente in loco alla compagnia di noleggio.
Nel caso in cui Condizioni Speciali di Pagamento & Cancellazione siano applicate dai fornitori di servizi quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, Wildlife Experience, Tour in Treno, Noleggio Camper, Sci o Heli-Ski, Aurora Boreale, Motoslitta, Partenze garantite, Partenze Gruppo ad hoc o City Break o Short Break, le condizioni speciali, che saranno indicate di volta in volta nei preventivi e/o nelle conferme di viaggio, si applicheranno in deroga alle condizioni ordinarie di cui sopra.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle scadenze stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’Organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il diritto all’applicazione delle penali previste al successivo articolo 9 anche con compensazione parziale o totale delle somme eventualmente versate. Il saldo prezzo si ritiene effettuato quando materialmente giunge all’Organizzatore.

7. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza, con comunicazione da inviarsi al Consumatore e/o all’Agenzia di Viaggi a mezzo fax, od a mezzo e-mail, od a mezzo lettera raccomandata A/R. Resta inteso che la revisione del prezzo è ammessa solo a seguito di comprovate variazioni:
a. di costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b. di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
c. di tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
d. nel numero minimo di partecipanti previsto per l’effettuazione del programma.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
Nel caso di variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti punti a., b. e c., che siano state comunicate entro il termine di venti giorni e che comportino un aumento inferiore o pari al 10% del prezzo originariamente fissato, non daranno alcuna possibilità di recesso in favore del Consumatore.
Nel caso di variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti punti a., b. e c., che siano state comunicate entro il termine di venti giorni e che determinino un aumento di prezzo del Pacchetto Turistico in misura superiore al 10 %, il Consumatore, direttamente e/o tramite l’Agenzia di Viaggi, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, avrà facoltà di:

Nel caso in cui il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento del prezzo nella misura superiore al 10 % spiri senza alcuna comunicazione da parte del Consumatore, la modifica si intenderà definitiva-mente accettata.

8. Modifica od annullamento del Pacchetto Turistico prima della partenza
Prima della partenza l’Organizzatore od il Venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne da immediato avviso in forma scritta al Consumatore e/o all’Agenzia di Viaggi, indicando il tipo di modifica e l’eventuale variazione di prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, e ha diritto alternativamente:

Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore e/o dall’Agenzia di Viaggi si intende accettata.
Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo relativi al pacchetto turistico acquistato.
Resta tra le parti inteso che il diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento imputabile o riconducibile all’Organizzatore, essendo per-tanto escluso il diritto alla piena restituzione di quanto versato dal Consumatore nel caso in cui la modifica sia conseguente a caso fortuito o forza maggiore e l’Organizzatore abbia corrisposto o debba corrispondere a terzi fornitori di servizi somme delle quali non può esigere la ripetizione, quale ad esempio una tariffa aerea speciale non soggetta a ripetizione per cancellazione.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’Organizzatore che annulla (articolo 33, lettera e., CDC), restituirà al Consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’Organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto appresso previsto dalle presenti condizioni generali qualora fosse egli ad annullare.
Il diritto al risarcimento del danno non si applica quando il Consumatore sia stato avvisato per iscritto dell’annullamento con avviso inviato, via raccomandata o lettera o fax od e-mail, almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza.

9. Recesso del Consumatore
Il Consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali in caso di aumento del prezzo in misura ecce-dente il 10% come previsto dall’articolo 7 che precede, ovvero nel caso di modifica significativa di uno o più elementi del pacchetto turistico come previsto dal comma 1 dell’articolo 8 che precede.
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate precedente-mente, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, le tasse di iscrizione se dovute, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto, i biglietti aerei se emessi, e/o gli altri servizi non rimborsabili, nonché la penale nella misura indicata come segue:

A) Pacchetti Partenze Garantite Canada & Usa in pullman, Tour in Treno Canada (esclusi quelli soggetti a Condizioni Speciali), Fly & Drive Canada e le Estensioni Mare Caraibi All Inclusive, Sci, Heli-Ski, Aurora Boreale, City Break, Short Break (*)

B) Pacchetti Wildlife Experience, Tour in Treno, Motoslitta, Heli-Ski con Condizioni Speciali (*):

Alcuni Pacchetti Wildlife Experience, & Partenze Garantite prevedono Condizioni Speciali di Pagamento e Cancellazione ancora più restrittive per la conferma dei servizi potranno essere di volta in volta indicate sui preventivi per pacchetti personalizzati e, ove richiesto, dai fornitori di servizi. In tal caso si applicheranno le Condizioni Speciali di Pagamento e Cancellazione più restrittive.
Per i pacchetti comprensivi di biglietto aereo la cui tariffa può essere garantita solo con l’emissione immediata, all’atto della prenotazione è richiesto il pagamento dell’importo totale della tariffa e delle relative tasse aeroportuali.
Le penalità previste in caso di variazione o di annullamento della biglietteria emessa, sono applicate in base alle regole indicate dalla compagnia aerea. Le tariffe più basse non sono mai rimborsabili.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno indicate di volta in volta alla firma del contratto.
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.

10. Modifiche dopo la partenza
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore o per caso fortuito o forza maggiore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. Sostituzioni
Il Consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi aggiuntivi derivanti dalla cessione ai sensi del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni sono indicate in scheda tecnica.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se richiesta: in tal caso l’Organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata alle parti interessate prima della partenza.

12. Obblighi dei Consumatori
Ai Consumatori cittadini italiani sono fornite per iscritto, prima della conclusione del contratto, le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari ed alla documentazione necessaria per l’espatrio ove previsto. I cittadini stranieri dovranno reperire dette informazioni per proprio conto attraverso le rappresentanze diplomatiche e/o i canali governativi ufficiali. In ogni caso tutti i Consumatori saranno tenuti prima della partenza a verificare l’aggiornamento delle informazioni e documenti in loro possesso tramite i canali ufficiali di informazione, restando espressamente escluso che la mancata partenza di uno o più Consumatori possa es-sere addebitata al venditore ovvero all’Organizzatore.
A tal fine i Consumatori, anche se minori, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore.

14. Regime di responsabilità
Ai sensi dell’articolo 93 del CDC, l’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Tour Operator, né a titolo di organizzatore né di intermediario, per le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico.

15. Limiti del risarcimento
Il danno derivante dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del Pacchetto Turistico è risarcibile nei limiti previsti dalle norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto.
In ogni caso il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti indicati dagli articoli 94 e 95 del CDC.

16. Obbligo di assistenza
Ai sensi e per effetto dell’articolo 96, comma 2, CDC, l’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il Consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18. Assicurazione
Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore o del venditore le polizze assicurative integrative contro le spese derivanti dalle spese di annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile e consigliabile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
Gli eventuali diritti derivanti dai contratti di assicurazione dovranno essere fatti valere solo nei confronti delle sole compagnie assicurative.

19. Fondo di Garanzia dal 1° luglio 2016
In ossequio a quanto previsto dall’art. 50, comma 2 del D.lgs. 79/2011 Leon Travel di Rephouse s.r.l. ha aderito dal 01 luglio 2016 al Fondo privato di Garanzia Viaggi s.r.l. (Certificato n° A/291.95/2) ideato da Assoviaggi Confesercenti istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento.

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o falli-mento dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

20. Modifiche operative
L’Organizzatore informa espressamente che gli orari e le tratte dei voli indicati nella conferma dei servizi sono indicativi e non possono avere valenza di obbligazione contrattuale a carico dell’Organizzatore medesimo, poiché soggetti a variazione da parte delle Compagnie Aeree.
Il Consumatore sarà tenuto a richiedere conferma alla propria agenzia di viaggi sull’orario dei voli e sui vettori due giorni prima della partenza, fermo restando l’obbligo per l’Organizzatore, in caso di variazione dei servizi aerei, di utilizzare aeromobili e compagnie aeree di qualità ed affidabilità pari a quelle indicate.

21. Trattamento dei dati personali
Il Consumatore presta consenso al trattamento dei propri dati personali che l’Organizzatore ed il venditore si impegnano a trattare secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, adottando tutte le misure di sicurezza al fine di impedirne la divulgazione se non nei casi consentiti dalla legge.

ADDENDUM

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno o di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalla L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.04.1970, ed, in particolare, dai seguenti articoli: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Ai contratti di vendita di singoli servizi turistici sono altresì applicabili le clausole delle presenti condizioni generali di vendita di pacchetti turistici in quanto compatibili.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio stesso e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
Rimane inteso che l’Organizzatore, nella sua qualità in questo caso di intermediario, non è responsabile, ed a nessun titolo, di eventuali inadempimenti del fornitore del singolo servizio turistico.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 216 del 1998 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.